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La testimonianza nel processo penale

COS'È

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita nell'ambito dello stesso in qualità di Testimone. Presentarsi a rendere testimonianza in una causa penale è un obbligo giuridico.

Nel caso il Testimone non si presenti, s enza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., può disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p.
[per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000]

Se, per gravi e giustificati motivi, al Testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilita' della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax, email) alla Cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione.

I Testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro.

COSA OCCORRE

Per la deposizione in udienza come testimone non e' prevista l'assistenza di un legale.

COSA SI RIMBORSA

Il Testimone non residente nel Comune sede dell’Ufficio Giudiziario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice. Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve produrre la seguente documentazione, che dovrà essere consegnata all'ufficio Spese di Giustizia:

  1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (modello);
  2. Atto di citazione testimoniale con la relativa notifica in originale; 
  3. Originale del titolo di viaggio di andata e copia conforme del titolo di viaggio di ritorno, che sarà effettuata dall'ufficio Spese di Giustizia il giorno della testimonianza. In mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000 (modello);
  4. Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione).
Allegati
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