E’ una dichiarazione resa dall’erede che non intende accettare l’eredità del defunto.
La rinuncia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (ovvero' il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultimo domicilio), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.
Viene effettuata generalmente quando l'eredita' e' gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovra' essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.
Puo' essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredita' sia attiva. La rinuncia non puo' essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 519 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione - TORRE 3, PIANO III
PEC: volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
Orario sportello:
Lunedì, mercoledì e venerdì: fascia oraria 9:00-12:00.
Martedì e giovedì: fascia oraria 9:00-11:30, 14:45-15:15.
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Per la redazione dell'atto occorrono:
Successivamente alla redazione dell'atto in Tribunale
Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
TEMPIL'atto viene formalizzato in giornata.
COSTI