L'interdizione è l'istituto di tutela dei soggetti che sia trovano in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Questa viene pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite avvocato.
La pronuncia di interdizione comporta, da parte del Giudice, la nomina di un tutore provvisorio (che successivamente sarà nominato in via definitiva con l'apertura della procedura della tutela).
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione,o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore.
Il tutore viene scelto solitamente nell’ambito familiare (coniuge, o convivente; parenti entro il quarto grado; se impossibile viene nominato un terzo nell’esclusivo interesse del beneficiario) e può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione. Occorre infatti sempre l'autorizzazione del Giudice per gli atti di straordinaria amministrazione, talvolta in più è richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.
Con dell’introduzione dell’amministratore di sostegno, istituto che tende a limitare in modo meno invasivo la capacità di agire del soggetto rispetto all’interdizione, questa ha visto un’applicazione residuale.
Artt. 414 e ss. cod. civ; Art. 712 e ss. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore nonché dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.
E’ necessaria l’assistenza di un difensore.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Ruolo Generale Contenzioso Ordinario – Prima Sezione Civile
TORRE 3, PIANO IV
COSA OCCORRE
Al ricorso debbono essere allegati:
Marca da bollo di € 27,00, per diritti forfettari di notifica.