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Indebita percezione di erogazioni pubbliche – Rapporti con la truffa ai danni dello Stato -  pres. Silvia Capone, rel. est. Marco Cerfeda, a latere Andrea Iacovelli

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316 ter c.p., nel caso in cui l’imprenditore, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, consegua l’accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, dichiarando il falso o omettendo informazioni dovute, perché né all’ente finanziatore né al Fondo è rimesso l’espletamento di attività di preventivo e prodromico approfondimento circa la genuinità delle dichiarazioni (escludendosi l’applicabilità del reato di truffa ai sensi dell’art. 640 bis c.p.) e perché, ancorché il finanziamento si fondi su contratto di diritto privato tra istituto di credito o altro intermediario finanziario e il finanziato, il beneficio si inserisce in una complessa operazione giuridica che realizza una forma di intervento pubblico nell’economia, con lo scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia, prevista da una disciplina pubblica cogente.

La cornice edittale prevista dall’art. 316 ter c.p. consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sicché il giudice è chiamato, a tale fine, a valutare gli indici-criteri e gli indici-requisiti previsti dall’art. 131 bis c.p., considerando, tra gli altri elementi, la legittimazione alla domanda e il conseguimento indebito soltanto di una maggior somma, da parametrare alle soglie di punibilità di cui all’art. 316 ter co. 2 c.p.

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