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Autorizzazione per il rilascio di passaporto

COS'È

E’ la procedura con la quale il genitore di figli minori o colui che è sottoposto alla patria potestà o alla potestà tutoria può chiedere l’autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto, in mancanza dell’assenso di chi potrebbe opporsi all’espatrio (altro genitore, tutore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 24 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti".
vedi anche sentenza Corte Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione).

CHI PUO'RICHIEDERLO

Possono richiedere l’autorizzazione:

  • Il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza dell’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio;
  • Il minorenne , quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (legittimi o naturali);
  • Le persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - TORRE 3, PIANO III

PEC: volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it

Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì, mercoledì e venerdì: fascia oraria 9:00-12:00. 
Martedì e giovedì: fascia oraria 9:00-11:30, 14:45-15:15

COSA OCCORRE

Si richiede con domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria. 
Tale domanda va fatta in carta semplice. Ad essa va allegato il verbale di separazione o sentenza di divorzio.
L’autorizzazione del giudice va presentata alla Questura competente per il rilascio del passaporto.

COSTI
  • Contributo aggiuntivo di € 27,00
  • Contributo unificato, salvo il caso il cui il documento sia rilasciato per il minore (nel qual caso è esente dal contributo unificato)
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