L'amministrazione di sostegno e' un istituto recente, applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.
L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dal Giudice.
Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può compiere, nell’interesse del beneficiario, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione,ad esempio (riscossione della pensione mensile, presentazione della dichiarazione dei redditi), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attivita' economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno dalla data del decreto di nomina presso l’Ufficio del Giudice Tutelare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge n. 6 del 9 gennaio 2004; Artt. 404 e ss. cod.civ.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - TORRE 3, PIANO III
PEC: volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì: fascia oraria 9:00-12:00.
Martedì e giovedì: fascia oraria 9:00-11:30, 14:45-15:15
La domanda va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata da una marca da bollo da € 27,00.
Con la domanda si richiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene dopo circa due mesi dalla presentazione dell’istanza.
COSTIMarca da bollo di € 27,00, per diritti forfettari di notifica.