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Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (anche nell'interesse di minore o interdetto)

COS'È

L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario.

Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
E' l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche.

L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 321, 374, 394, 470 ss. c.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Puo' essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – TORRE 3, PIANO III

PEC: volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it

Orario sportello:
Lunedì, mercoledì e venerdì: fascia oraria 9:00-12:00. 
Martedì e giovedì: fascia oraria 9:00-11:30, 14:45-15:15.

COSA OCCORRE

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Reggio Calabria, ove si è aperta la successione.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere).
Se l’erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l’inventario non è compiuto entro questo termine, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Se l’erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi.
Se l’interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario presso un notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti: 

  • certificato di morte (in carta libera), 
  • documento di identità valido,
  • codice fiscale,
  • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo),
  • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.

 

Esente da contributo unificato
È invece soggetto:

  • all’imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza)
  • ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
  • € 294,00 per trascrizione all’Agenzia del Territorio, obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili
TEMPI

L'atto viene formalizzato entro venti giorni dalla richiesta.

COSTI
  • 2 marche da bollo da € 16,00;
  • 2 marche per diritti di copia da € 11,80;
  • Versamento di € 294,00.
Allegati
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