Riferimento normativo: Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
L'obbligo di pubblicazione è assolto dal Ministero della giustizia al seguente link:
Amministrazione trasparente - Accesso civico - Ministero della Giustizia
Le nuove "Linee guida" e la modulistica sono raggiungibili al link:
Ministero della giustizia | Linee guida per l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato e il suo riesame per i documenti, i dati e le informazioni detenuti dal Ministero della giustizia
L'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
A seguito dell'approvazione del D.lgs. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
• Diritto di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
• Diritto di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Diritto di accesso civico semplice
Diritto di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Modulo accesso civico semplice
Diritto di accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In pratica, con il D.lgs. n. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".
Oggetto dell'istanza
L'accesso generalizzato può riguardare non soltanto "documenti", ma anche "dati" (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida). Sono, pertanto, validamente formulate anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.
Sono da considerare ricevibili le istanze che, pur non identificando con precisione assoluta i documenti o i dati richiesti, contengono comunque gli elementi necessari per individuare agevolmente l'oggetto della richiesta. Non possono, invece, essere accolte le istanze aventi un contenuto talmente vago da non permettere di identificare i dati o la documentazione richiesta (c.d. istanza generica). L'Amministrazione destinataria dell'istanza può sempre fare richiesta di precisazioni sull'istanza di accesso civico generalizzato per l'acquisizione di elementi adeguati a identificare i dati o i documenti richiesti.
Poiché l'accesso generalizzato non ha ad oggetto le informazioni (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida), ma solo i dati e i documenti già detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013), non possono ritenersi ammissibili né le richieste meramente esplorative né quelle che comportano una rielaborazione dei dati posseduti (v. paragrafo 4.2 delle Linee guida).
In merito alle richieste irragionevoli/massive, ovvero ai casi in cui viene presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, l'ANAC stabilisce che deve essere operata una ponderazione tra l'interesse all'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'Amministrazione.
Nel caso in cui l'unità organizzativa rilevi l'eccessiva e irragionevole onerosità dell'attività istruttoria richiesta, ne dà motivata comunicazione all'istante e, in contraddittorio con quest'ultimo, addiviene ove possibile a una soluzione "conciliativa" -fair solution- che consenta di contemperare le esigenze amministrative e quelle dell'istante (ad esempio: frazionando l'originaria istanza cumulativa in più istanze autonome, da proporsi a intervalli di tempo successivi, in modo da diluire nel tempo l'onerosità della connessa attività istruttoria; oppure concordando la presentazione di una nuova istanza con oggetto limitato rispetto all'originaria richiesta).
Analoga valutazione deve essere condotta nei casi in cui alla stessa unità organizzativa pervengano, più o meno contestualmente, varie istanze di accesso civico generalizzato che, per numerosità e/o ampiezza dell'oggetto, risultino tali da paralizzare o altrimenti pregiudicare il buon funzionamento dell'Amministrazione. La trattazione delle varie istanze dovrà in questi casi essere improntata a criteri di ragionevolezza e sostenibilità, fermo restando il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, della motivazione di ogni eventuale dilazione e del contraddittorio con il richiedente (o i richiedenti).
Per quanto attiene, infine, all'individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e alla modalità di trattazione della relativa casistica si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida.
Termini del procedimento
Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. 33/2013, "il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati".